Annullamento a geometrie variabili e prospective overruling

Gli effetti delle sentenze del giudice amministrativo non sono fissi e immutabili; al contrario, la loro modulazione è indispensabile per assicurare pienezza al principio della effettività e della certezza del diritto.

In passato, l’annullamento di un atto amministrativo era applicato retroattivamente, in quanto si riteneva così di rispettare il dettato dell’art. 113 co.III Cost, che impone la riserva di legge sugli effetti dell’annullamento. Altrimenti, si sosteneva, si sarebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non sarebbe stato soddisfatto l’interesse del ricorrente.

Tuttavia, è utile obiettare come nessuna legge imponga l’efficacia ex tunc degli effetti dell’annullamento, dunque l’art. 113 Cost. non sarebbe violato e per il principio di continenza (il più contiene il meno) la domanda di annullamento contiene quella di accertamento, che non ha effetti eliminatori ex art. 34 c.III cpa.

Dunque, ormai si propende per la modulazione degli effetti dell’annullamento, in ossequio al principio della effettività della tutela ex art. 1 cpa, e in virtuù della diretta applicabilità del diritto europeo ai sensi dell’art. 1 della legge sul procedimento, la n.241/90.

Inoltre, ex art. 264 TFUE, ove necessario, la Corte di Giustizia precisa gli effetti dell’annullamento, che, dunque ,possono essere ex nunc o per il futuro.

Si noti come sia in Francia che in Spagna vigano istitituti simili all’annullamento giurisdizionale e in via di autotutela per temperare la retroattività dello stesso, ove collida con il principio di proporzionalità.

Nel 2011 il Consiglio di Stato ha delimitato temporalmente gli effetti dell’accoglimento di un ricorso lasciando efficace un piano venatorio impugnato fino alla deliberazione di uno nuovo. Infatti, l’annullamento tout court del suddetto piano avrebbe eliminato quel minimo di tutela che il piano illegittimo poteva offrire, ledendo il principio di effettività della tutela.

Anche grazie all’ampliamento della tutela degli interessi legittimi che ha ampliato a sua volta il novero delle azioni esperibili dinnanzi al GA, la retroattività dell’annullamento è derogata qualora non soddisfi il ricorrente vittorioso, in quanto inidoneo a tutelare adeguatamente i suoi interessi legittimi.

Tuttavia, la suddescritta modulazione non può sostituire una domanda di annullamento con un’azione risarcitoria, in ossequio al principio della domanda di cui agli artt. 99 e 112 cpc.

Il prefato modello può essere applicato anche all’attività interpretativa svolta dalle sentenze del Consiglio di Stato, le quali, per loro natura, possono essere fisiologicamente retroattive.

Nei casi di obiettiva e rilevante incertezza sulla portata della norma da interpretare, orientamento prevalente contrario a quello dell’Adunanza Plenaria e al fine di tutelare i principi della Costituzione ed evitare gravi ripercussioni socio-economiche, la retroattività delle sentenze dell’Adunanza Plenaria può essere esclusa o limitata al futuro. Ciò in ossequio al principio di certezza del diritto.

La stessa Adunanza plenaria sul cd prospective overruling, che appunto limita la retroattività giurisprudenziale, si espressa affermando che non lo si può invocare per giustificare orientamenti che non corrispondono al diritto vivente, perchè magari sorti da pochi mesi, non fondati su premesse processuali o in quanto contrari a consolidati opposti indirizzi.

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