Il controllo del limite esterno della giurisdizione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato

Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato puo’ essere proposto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (articolo 111 Cost., comma 8, articolo 362 c.p.c. e articolo 110 cod. proc. amm.).
Il ricorso e’, dunque, ammesso quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non puo’ formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); ovvero nelle ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, che si ha quando il giudice amministrativo affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2021, n. 7031).
Il controllo del limite esterno della giurisdizione, che la Costituzione affida alla Corte di cassazione, non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errores in iudicando o errores in procedendo: ne consegue che il controllo di giurisdizione non puo’ estendersi al sindacato di sentenze ritenute abnormi o anomale ovvero frutto di uno stravolgimento delle norme di riferimento (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2019, n. 29082; Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2020, n. 27770; Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8571).

Infine, confermato dall’ordinanza n.11297 del 29 aprile 2021.

Nel particolare caso di violazione del diritto unionale da parte del Consiglio di Stato, poi, un nutrito orientamento ritiene che l’error in iudicando o in procedendo sia talmente grave da configurare un’ipotesi di denegata giustizia, ricorribile in Cassazione anche se si tratta di un limite interno alla giurisdizione, ovvero di eccesso di potere.

Tuttavia, la Consulta ha bocciato la superiore interpretazione definendola manipolativa dell’art. 111 Cost.c.8. Infatti, sono ricorribili in Cassazione solo i casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non anche la violazione del diritto europeo.

Le Sezioni Unite, ritenendo che si infrangano le norme di attribuzione della Corte di Giustizia europea, ha opinato nel senso di configurare una violazione in tema di giurisdizione allorquando non si censuri il mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE da parte del Consiglio di Stato.

Secondo l’orientamento maggioritario, invece, ritene che si attui una violazione di legge, non censurabile in Cassazione perchè attinente al merito e non alla giurisdizione.

Posto che non è esperibile la revocazione ex art. 106 cpa , in quanto prevede casi e modi tassativi, alcuni autori ritengono che si possa solo agire contro lo Stato membro per il risarcimento del danno in caso di violazione del diritto europeo da parte del Consiglio di Stato.

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