Degrado del manto stradale e caduta dal motorino

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed è sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.

Sul custode convenuto, invece, grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale, del danneggiato o di un terzo, con caratteri di imprevedibilità inevitabilità dal punto di vista oggettivo, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.

Pertanto, è stato accolto il ricorso proposto in Cassazione nei confronti del Comune per il risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta dal motorino, determinata dal grave degrado del manto stradale, non segnalato da apposita segnaletica.

Cass. civ., sez. III, sent., 9 febbraio 2023, n. 4051

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