Risarcimento del danno da collisione con un cane randagio

L’azione risarcitoria a seguito di una collisione tra un automobilista e un cane randagio andrà intentata nei confronti dell’Azienda sanitaria locale, la quale ha l’onere di procedere alla realizzazione del servizio di accalappiamento dei cani.

Secondo i Giudici di Cassazione, «l’ente tenuto alla prevenzione del fenomeno del randagismo deve essere individuato sulla base della legislazione regionale vigente», in quanto «la legislazione regionale applicabile nel caso specifico, e segnatamente la legge Regione Campania n. 16/2001, prevede, in materia di randagismo, una competenza a diverso livello di vari enti locali territoriali nonché di enti ed organi statali».

«Alle Aziende sanitarie locali è demandato di istituire l’anagrafe canina e di procedere all’istituzione del servizio di accalappiamento dei cani». Ciò comporta che proprio le Aziende sanitarie locali sono tenute a rispondere dei danni causati dai cani randagi, danni catalogabili come «conseguenze della mancata attivazione del servizio di accalappiamento dei cani randagi o del suo inadeguato apprestamento e funzionamento».

Inoltre, anche la legge della Regione Campania n. 3/2019 ha confermato che «l’attivazione del servizio di accalappiamento dei cani compete alle Aziende sanitarie locali».

Cass. civ., sez. III, ord., 8 febbraio 2023, n. 3737

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