La nuova azione di classe

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 la legge 12 aprile 2019 recante “Disposizioni in materia di azione di classe“.

Il provvedimento introduce una disciplina organica dell’azione di classe, che dal Codice del consumo dove attualmente si trova viene riportata all’interno del Codice di procedura civile, in chiusura del Libro IV. Dopo il Titolo VIII dedicato alla disciplina dell’Arbitrato è inserito il nuovo Titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi” (artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies), nel quale è appunto disciplinata l’azione di classe. Sono inoltre inserite alcune nuove disposizioni dettaglio all’interno delle norme di attuazione del c.p.c., per disciplinare le comunicazioni a cura della cancelleria e gli avvisi in materia di azione di classe e l’elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all’azione di classe.

L’entrata in vigore della superiore disciplina non è però immediata, ma posticipata a 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta; nel frattempo, infatti, il Ministero della Giustizia dovrà attuare gli accorgimenti tecnici necessari sui sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche.

La legge quindi si applicherà alle condotte illecite commesse dopo la data di entrata in vigore, mentre alle condotte illecite commesse prima di tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti. Contestualmente all’entrata in vigore della nuova legge saranno abrogate le corrispondenti disposizioni sull’azione di classe contenute nel Codice del Consumo (artt. 139, 140 e 141 d.lgs. n. 229/2003).

Con l’azione di classe un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti, o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell’autore della condotta lesiva per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Possono proporre l’azione di classe soltanto le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe.

L’azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese o nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Restano ferme le norme vigenti tema di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

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