Non è risarcibile il danno parentale patito iure proprio dal congiunto della vittima qualora sia l’unica responsabile del proprio decesso

Una Compagnia assicurativa, dolendosi dell’errato riconoscimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale risarcibile a favore dei congiunti della vittima, stante la sua colpa esclusiva, ha impugnato la decisione resa in grado di appello.

Il ricorso è stato accolto dai giudici di legittimità, i quali hanno censurato l’applicazione di suddetto principio di risarcibilità del danno parentale in caso di vittima unica responsabile del tragico evento.

E’ stato precisato che «nel caso oggetto di scrutinio, non possono essere alterati i principi cardine della materia assicurativa che poggiano sulla responsabilità e che non consentono di prospettare un risarcimento per i danni subiti da chi sia stato unico responsabile del sinistro stradale, alla luce del principio generale secondo cui nessuno ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni che abbia provocato a sé stesso (quis ex culpa sua damnun sentit, non intelligitur damnum sentire)». La Suprema Corte afferma quindi che «non è risarcibile il danno parentale patito iure proprio dal congiunto della vittima che sia stata l’unica responsabile del proprio decesso […], giacché tale danno presuppone, a monte, l’esistenza di un illecito che abbia colpito la vittima primaria e da cui sia derivato il pregiudizio sofferto dal congiunto».

Il ricorso della Compagnia assicurativa è stato, quindi accolto, la sentenza cassata e la Corte ha rigettato nel merito la domanda di risarcimento proposta dal marito della vittima.

Cass. civ., sez. III, sent., 9 febbraio 2023, n. 4054

You may also like...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Translate »