Datore di lavoro ed infortuni: responsabilità oggettiva praeter legem

La Cassazione Penale, con la sentenza n. 37148 del 05 settembre 2019, ha affermato la responsabilità datoriale per omessa vigilanza in caso di infortunio causato da una prassi di lavoro scorretta, anche nell’eventualità in cui le particolari direttive di condotta siano state impartite da un terzo.

Dunque, SEMPRE.

Con tale pronuncia, infatti, la Corte ha inteso sottolineare come il datore di lavoro, in caso di infortunio occorso al dipendente nell’espletamento dell’attività lavorativa, non possa mai essere ritenuto esente da responsabilità, neppure in presenza di direttive materialmente impartite da altro soggetto.

Ha, così, di fatto creato una intollerabile nuova ipotesi di responsabilità oggettiva, non codificata dal legislatore ma introdotta di fatto nel nostro ordinamento giuridico, e che giustificherà ed offrirà il fianco a pretestuose azioni di rivalsa proposte dall’Inail nei confronti del datore di lavoro.

A questi, pertanto, sembra opportuno consigliare in maniera provocatoria di non assumere più alcun dipendente al fine di non trovarsi esposto ad inevitabili infortuni sul lavoro, ed alle notevoli conseguenze redibitorie.

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