Foro del consumatore escluso se si fornisce la partita IVA

Non scatta il foro del consumatore per il dentista che compra un’auto fornendo la partita Iva; per la Corte se ne deduce che la vettura era destinata all’attivita’ lavorativa.

In tal senso l’ordinanza n.33310/2019 della Suprema Corte.

Il consolidato orientamento della Cassazione, infatti, ai sensi e per i fini di cui all’art. 3 del d. Igs. n. 206 del 2005, non ritiene necessaria la qualifica di professionista per stipulare un contratto che costituisca di per sé esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione; è sufficiente, invece, che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale o professionale.

La stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale può essere, tuttavia, considerata alla stregua del semplice consumatore quando concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività.

L’indicazione della partita IVA del compratore, contenuta nel contratto di vendita stipulato tra lo stesso, che svolge la professione di dentista, e la convenuta alienante, inequivocabilmente dimostra (al pari della sottoscrizione dell’assegno bancario utilizzato per pagare la relativa caparra, recante il timbro del professionista) che il ricorrente abbia inteso destinare l’automobile allo svolgimento della sua attività professionale.

Questi, dunque, almeno ai fini della determinazione del giudice competente, ha stipulato il contratto non già nella qualità di consumatore quanto piuttosto in quella di professionista.

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