Mancato rispetto dei doveri informativi e responsabilità della banca

La prova del mancato rispetto da parte della banca dei doveri informativi nei confronti dell’investitore, come per
esempio la mancata acquisizione del profilo di rischio o l’assenza del prospetto informativo dell’investimento, è
sufficiente a radicare la responsabilità dell’intermediario.

In tema di intermediazione finanziaria, la prescrizione, legale e regolamentare, di peculiari e pregnanti doveri informativi a carico degli intermediari e nell’interesse dei clienti risparmiatori, con particolare riguardo ai titoli di cui ai possibili investimenti, attinge a propria ragione d’essere la funzione di orientamento verso scelte di investimento che siano consapevoli e ragionevoli. Di conseguenza, la condotta dell’intermediario, che trascura di assolvere i doveri impostigli dalla legge, si manifesta, in se stessa, come fattore di disorientamento del risparmiatore, cioè di uno scorretto orientamento di questi verso le scelte di investimento, con la ulteriore conseguenza che il riscontro della mancata prestazione dell’informazione, che risulta dovuta dall’intermediario, viene propriamente a ingenerare una presunzione di riconducibilità ad essa dell’operazione, salva comunque restando la possibilità dell’intermediario di provare eventuali circostanze atte a interrompere tale nesso eziologico.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione civile, con la sentenza del 3 ottobre 2018 n. 24142.

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