L’installazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili

L’installazione, su una superficie comune, di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, se non rende necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere apportata dal singolo condomino, nel proprio interesse e a proprie spese, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea.

E’ quanto affermato pochi giorni fa dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. VI-2, ord., 17 gennaio 2023, n. 1337- Presidente Orilia – Relatore Scarpa).

Il Collegio ha, dunque, richiamato l’art. 1122-bis c.c., introdotto dalla l. n. 220/2012, e ha precisato che «l’installazione dell’impianto al servizio della singola unità immobiliare debba avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio».

Per venire in rilievo attribuzioni dell’assemblea, in ordine all’installazione di un impianto di energia da fonti rinnovabili da parte di un singolo condomino, è dunque necessario che l’intervento richieda modifiche alle parti comuni. In tal caso, l’interessato deve darne comunicazione all’amministratore che provvederà a riferire in assemblea.

Tuttavia, si ritiene estremamente raro il caso in cui alcuna sostanziale modifica alle parti comuni dell’edificio si renda doverosa al fine di istallare i citati pannelli. Pertanto, sarà quantomeno opportuno rivolgere all’attenzione dell’assemblea condominiale il progetto di esecutivo dell’impianto in questione.

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