Anche ai direttori on-line la responsabilità ex art. 57 c.p.

La nuova interpretazione evolutiva, e non analogica, e costituzionalmente orientata del termine “stampa”, già avanzata dalle Sezioni Unite nel 2015, sorregge la parte motiva della recente sentenza della V Sezione n.1275 sulla responsabilità del direttore della testata telematica.

Il prodotto editoriale in questione deve presentare i requisiti ontologici e teologici propri di un giornale: periodicità regolare delle pubblicazioni e la funzione di raccogliere, commentare, analizzare, criticamente notizie legate all’attualità e dirette al pubblico.

Il concetto di “stampa” così inteso non è affatto estraneo al dettato della legge cardine sull’editoria, la n.47 del lontano 1948.

Il direttore del periodico on-line non andrà esente da responsabilità per omesso controllo sui contenuti pubblicati, ai sensi dell’art. 57 c.p., al pari del direttore di un giornale cartaceo per eventuali reati commessi attraverso le pubblicazioni inserite sul sito del quale è responsabile.

Nessuna differenza ontologica e funzionale intercorre tra i due mezzi di informazione.

“Questa equiparazione è il frutto di una mera deduzione interpretativa di carattere evolutivo, non analogica, in sintonia con l’evoluzione socio-culturale e tecnologica, che coglie appieno il senso della L.47/1948, in coerenza con il dettato costituzionale dell’art. 21.

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