La codatorialità fa scattare la responsabilità solidale nei licenziamenti illegittimi

Il Collegio  nella specie ha osservato che, al di là della prova dell’esistenza di un vero e proprio gruppo societario, che come è noto si caratterizza per l’esistenza di un’unica struttura organizzativa e produttiva, dell’integrazione delle attività esercitate dalle diverse imprese, del coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e dello svolgimento della prestazione di lavoro in modo indifferenziato, in favore delle diverse imprese del gruppo , si è verificata una situazione di c.d. codatorialità.

Come chiarito anche di recente dalla Corte di Cassazione  “si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell’interesse di un datore di lavoro e quale nell’interesse dell’altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell’art. 1294 c.c., che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente” .

In disparte l’esistenza di una sinergia tra le varie imprese perciò ove, come nel caso in esame, si accertati che l’attività amministrativo contabile era resa dalla lavoratrice, contemporaneamente ed indifferentemente, in favore di tutte le diverse società convenute e che la prestazione, nell’orario di lavoro definito contrattualmente dalla società che formalmente aveva in carico la dipendente, andava a vantaggio anche delle altre società, si deve ritenere che sussista un unico rapporto alle dipendenze di più datori di lavoro.

In sostanza, qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l’attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell’interesse di un datore e quale nell’interesse degli altri è configurabile l’unicità del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell’attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell’art. 1294 c.c. .

In ambito lavoristico, il concetto di impresa e di datore di lavoro è infatti individuabile, sulla base di una “concezione realistica“, nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione di lavoro ed è titolare dell’organizzazione produttiva in cui la prestazione stessa è destinata ad inserirsi .

Correttamente perciò la Corte di merito ha ritenuto che le diverse società convenute, tutte destinatarie della prestazione lavorativa della D.C. rispondessero solidalmente delle obbligazioni relative al rapporto di lavoro “ben potendo esistere un rapporto di lavoro che vede nella posizione del lavoratore un’unica persona e nella posizione di datore di lavoro più persone rendendo così solidale l’obbligazione del datore di lavoro” .

Una volta accertata la riferibilità del rapporto a tutte le imprese convenute, ed incontestata l’avvenuta cessazione dello stesso durante la maternità della lavoratrice, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che le convenute fossero solidalmente responsabili delle obbligazioni connesse e conseguenti al rapporto di lavoro ed ha escluso che trovasse applicazione la deroga alla nullità del licenziamento prevista dalla L. n. 151 del 2001, art. 54, comma 1, n. 3, lett. b), essendo pacifico tra le parti che la cessazione dell’attività dell’impresa era riferibile solo e soltanto alla formale datrice di lavoro e non anche alle altre società che, per quanto sopra detto, erano risultate parimenti datrici di lavoro della D.C..

Si legga la sentenza della Suprema Corte, Sezione lavoro, n. 3899 del 10.2.2019.

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