Omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione alcolica o da stupefacenti

Le fattispecie di omicidio stradale aggravate dallo stato di alterazione alcolica o da stupefacenti del conducente assorbono le corrispondenti contravvenzioni di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, in applicazione della disciplina del reato complesso (articolo 84 del Cp), essendosi in presenza di una chiara sovrapposizione soggettiva e oggettiva delle condotte punite.

Invero, la L. n. 41 del 2016 ha introdotto nel codice penale una nuova e autonoma figura di reato, l’omicidio stradale di cui all’art. 589 bis cod. pen., la cui condotta ha caratteristiche specifiche e specializzanti rispetto all’omicidio colposo di cui all’art. 589 cod. pen. (Sez. 4 n. 29721 del 1.03.2017 rv. 270918). La nuova fattispecie normativa ha previsto poi ipotesi aggravate che hanno a riferimento un’articolata disciplina per chi guida in stato di alterazione alcolica o da stupefacenti causi l’evento mortale. In particolare l’art. 589bis c.p., comma 4, fa riferimento alla condotta chi ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) (tasso alcolemico superiore a 0.8 e non superiore a 1,5 g/l) del D.Lgs. n. 285 del 1992 cagioni per colpa la morte di una persona e prevede la pena da cinque a dieci anni di reclusione.

E’ previsto, infine, un cumulo giuridico di pene per l’ipotesi di morte di più persone ovvero morte di una o più persone e lesioni a una o più persone. In questo caso la pena riguarda la violazione più grave innalzata fino al triplo, con il limite massimo di diciotto anni.

Analoga disciplina è prevista per gli artt. 590 bis e 590 ter cod. pen..

E’ chiaro che la nuova fattispecie aggravata, applicabile solo al conducente di un veicolo a motore, si pone come assorbente rispetto all’illecito contravvenzionale di cui all’art. 186 citato.

Invero, la nuova formulazione normativa tratteggia una chiara sovrapposizione soggettiva e oggettiva delle condotte punite; il fatto stigmatizzato dalla contravvenzione può dirsi assorbito dalla specifica circostanza aggravante prevista nel reato di omicidio stradale che si configura così come reato complesso.

La disciplina del reato complesso di cui all’art. 84 cod. pen. definisce e consacra un principio fondamentale del moderno ordinamento democratico e cioè quello di non addebitare più volte all’imputato lo stesso fatto storico, purchè esso sia il momento di emersione di un’unica contrapposizione cosciente e consapevole dell’individuo alle regole che disciplinano la vita dei consociati e che sostanzia il c.d. ne bis in idem sostanziale.

Pare chiaro che a livello di fattispecie astratta la tipizzazione del delitto di omicidio stradale aggravato, così come configurato dal legislatore, prende in considerazione un fatto, l’azione di chi guida in stato di ebbrezza, autonomamente punito dal codice della strada, con la finalità di unificare in una sola fattispecie criminosa la condotta di chi con tale comportamento causa un evento mortale, prevedendo anche un trattamento sanzionatorio diversificato a seconda che si tratti di ebbrezza grave o intermedia.

(Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-10-2018) 07-11-2018, n. 50325)

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