La Cassazione, con sentenza 4 settembre 2018 n. 21621, ribadisce il principio secondo cui il controllo del dipendente mediante guardie giurate o agenzia investigativa è da ritenersi illegittimo, ai sensi degli artt. 2 e 3 St. Lav., quando riguarda il corretto adempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera. Ne deriva che la prova dell’abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del dipendente, ottenuta con l’ausilio dell’agenzia investigativa, sia inutilizzabile in giudizio.