Il disconoscimento della firma dell’investitore

Il disconoscimento della firma da parte dell’investitore rende illegittime le operazioni condotte dalla banca in nome e
per conto del cliente.

Infatti, in tema di intermediazione, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), 28, comma 2 e 29 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile ratione temporis) e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. suitability rule).

Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un “Paese emergente”; il rating nel periodo di esecuzione dell’operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di “grey market“); l’avvertimento circa il pericolo di un imminente “default” dell’emittente.

(Cass. civ., 21 novembre 2018 n. 30104)

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