Per l’ispezione non è necessaria la specifica motivazione

È valida l’ispezione fiscale anche se la Guardia di finanza non ha rappresentato al contribuente il motivo dell’accesso. Gli agenti possono motivare genericamente con gli indirizzi di programma annuali ovvero con il settore economico di particolare interesse.

E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza 9 novembre 2018, n. 28692.

La Corte ha affermato che «nel caso in cui gli ufficiali verificatori abbiano omesso di rappresentare al contribuente, in sede di verifica, le specifiche ragioni per le quali la stessa sia stata iniziata (nella specie, consistenti nella necessità di accertare l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), motivando l’accesso con generici riferimenti agli indirizzi di programma annuali ovvero al settore economico di particolare interesse, non si configura la nullità dell’accertamento per violazione dell’art. 12, comma 2, L.n.212 del 2000, atteso che, non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla legge, è onere del contribuente dedurre quale sia il concreto pregiudizio alla propria difesa che gli sia derivato dalla denunciata violazione».

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