Notificato il titolo, il pagamento del terzo deve avvenire entro un termine ragionevole

Il creditore può notificare l’atto di precetto insieme al titolo, nel caso de quo un’ordinanza di assegnazione, munito di formula esecutiva e pretendere dal terzo, divenuto proprio debitore, le spese legali del precetto stesso?

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI-3, con la recente ordinanza n.9173 del 15.2.2018, ha dato continuità all’orientamento secondo il quale l’ordinanza di assegnazione acquista efficacia di titolo esecutivo verso il terzo dal momento in cui questi ne abbia conoscenza, ovvero dal momento indicato dal Giudice dell’Esecuzione nella detta ordinanza.

Se il terzo viene a conoscenza per la prima volta dell’ordinanza grazie alla notifica contestuale del relativo precetto, sarà inapplicabile il dettato dell’art. 95 c.p.c. sulle spese nel processo esecutivo, e ciò in accordo con altre recenti pronunce: Cass. civ., Sez. III, n.9390 del 10.5.2016, Cass. civ., Sez. VI-3, ordinanza n. 13112 del 24.5.2017 e n.19986 del 10.8.2017.

Non si nega all’ordinanza l’immediata efficacia esecutiva, nè al creditore la possibilità di procedere alla notificazione di detta ordinanza unitamente all’intimazione dell’atto di precetto. La premura è di impedire che il debitore non inadempiente sia gravato di ulteriori spese, non necessarie e non giustificabili nell’ottica di un rapporto improntato al rispetto del principio di correttezza e buona fede.

Tuttavia, non si ravvisa un abuso dello strumento processuale esecutivo qualora il pagamento del terzo non avvenga entro un termine ragionevole che per la Suprema Corte è inferiore ai 20 giorni, ossia il termine che corrisponde a quello per l’opposizione ex art. 617 c.p.c., ma soprattutto a quello ex art.480 c.p.c., una sorta di doppio intervallo di dieci giorni tra notifica del titolo e la notifica dell’atto di precetto.

Al creditore, dunque, l’indicazione della Suprema Corte di rispettare il citato doppio termine al fine di non inficiare la propria iniziativa esecutiva.

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