Il locatore può rifiutare la restituzione dell’immobile

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27932/2022 ha rigettato il ricorso di un conduttore per una causa relativa alla locazione di un immobile.

Il proprietario dell’immobile aveva agito nei confronti del conduttore per ottenere il risarcimento del danno (ai sensi dell’art. 1591 c.c.) conseguente all’occupazione abusiva di un immobile locato al conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione.

La questione, giunta all’attenzione della Corte di Cassazione, si è conclusa con il principio di diritto in base al quale: «in tema di locazione, allorchè il conduttore abbia arrecato gravi danni all’immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite tali da rendere necessario per l’esecuzione delle opere di ripristino l’esborso di somme di notevole entità, in base all’economia del contratto e, tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finchè dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora agli effetti dell’articolo 1220 del c.c., rimane obbligato altresì al pagamento del canone ex articolo 1591 del c.c., quand’anche abbia smesso di servirsi (del bene) per l’uso convenuto» (Cass. n. 39179/2021 e n. 12977/2013).

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