La dignità della persona come limite insuperabile nell’esercizio dell’attività giornalistica

Il bilanciamento tra il diritto all’informazione e la privacy delle vittime di reati sessuali è l’oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n.4690/2021.

La Suprema Corte ha, infatti, affermato come la dignità della vittima sia un diritto fondamentale della persona che trova il suo riconoscimento nell’art. 2 Cost. e, in quanto, tale, è una situazione giuridica soggettiva inviolabile.

E tuttavia, la dignità umana, in un’ottica di comparazione con il diritto di manifestazione del pensiero, pure tutelato dalla Costituzione, all’art. 21, può subire un “ridimensionamento” quando l’esercizio del diritto di cronica resta nei limiti segnati dal legislatore, che, operando una valutazione a monte, ha previsto, come requisito legittimante la condotta del giornalista il requisito dell’essenzialità dell’informazione il cui accertamento spetta al giudice di merito.

La dignità dell’interessato che, ai sensi dell’art. 3 Cost., comma 1, prima parte e art. 2 Cost., è da considerare valore sommo a cui è ispirata anche la legislazione sul trattamento dei dati personali (Cass., 8 agosto 2013, n. 18981) non può, quindi, essere lesa dall’esercizio del diritto di cronaca eccedente rispetto alla finalità dell’informazione in ragione della non essenzialità del dato relativo alla generalità della vittima del reato.

L’art. 137 Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nel sottrarre al consenso dell’interessato il trattamento di dati personali effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità (comma 2), prevede che in caso di diffusione e comunicazione dei dati restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’art. 2, tra i quali è compreso il diritto all’identità personale e, in particolare, il limite non già del mero interesse pubblico, ma quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (comma 3) (Cass., 22 luglio 2015, n. 15360).

Tali limiti devono essere integrati con quelli previsti dal Codice deontologico dei giornalisti, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nelle sedute del 26 e 27 marzo 1998, al quale questa Corte ha già avuto modo di riconoscere valore di fonte normativa, in quanto richiamato dal D.Lgs. n. 196 del 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e dal cui rispetto gli iscritti all’Ordine non possono quindi prescindere, perchè la relativa violazione non solo li esporrebbe all’applicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine competente, ma potrebbe essere anche fonte di responsabilità civile sia per l’autore che per la sua testata (Cass., 12 ottobre 2012, n. 17408; Cass. pen., 5 marzo 2008. n. 16145). Orbene, in tema di tutela della dignità della persona l’art. 8 Codice deontologico dispone che, salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, nè si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine. L’accertamento della legittimità della diffusione della notizia è un’indagine che va condotta caso per caso, nel rispetto sia dei parametri del diritto di cronaca e dell’essenzialità della diffusione della notizia, sia dei parametri specifici fissati dall’art. 8 Codice deontologico e ciò a presidio della tutela della dignità umana (Cass., 22 luglio 2015, n. 15360, citata; Cass., 16 aprile 2015, n. 7755; Cass., 6 dicembre 2013, n. 27381).

La verifica, quindi, deve accertare se la pubblicazione delle generalità della persona offesa sia essenziale ai fini dell’informazione.

Il profilo dell’essenzialità della diffusione delle generalità della persona offesa ai fini dell’informazione fornita a mezzo stampa non può essere trascurato, con la conseguente pretermissione di ogni accertamento anche in ordine alla conseguente necessità della rivelazione dell’identità personale ai fini della completezza della notizia.

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