…segue Il diritto alla riabilitazione

Non è atto non di clemenza, ma di giustizia, infatti chi si trova nelle condizioni previste dalla legge ha un vero e proprio diritto alla riabilitazione.

La riabilitazione NON fa tornare NULLO il casellario giudiziale penale (cioè la fedina penale), ma aggiunge alla annotazione della condanna la specificazione che è intervenuta riabilitazione .

Infatti, a norma dell’art. 3, D.P.R. 14.11.2002, n. 313, i provvedimenti giudiziali concernenti la riabilitazione (deve intendersi i provvedimenti che la concedono e quelli che, eventualmente, in seguito la revochino) sono annotati nel certificato del casellario giudiziale, accanto alla sentenza di condanna cui si riferiscono.

Tale sentenza, dunque, non viene cancellata per l’intervenuta concessione del beneficio: essa, tuttavia, in caso di riabilitazione non viene iscritta nel certificato del casellario giudiziale rilasciato all’interessato (artt. 24, lett. d e 25, lett. d, D.P.R. 14.11.2002, n. 313).

Condanna e riabilitazione compaiono, pertanto, nel certificato richiesto dagli uffici che esercitano la giurisdizione penale e dagli uffici del pubblico ministero, nonché dal difensore su autorizzazione del giudice procedente nei casi previsti (artt. 21 e 22, D.P.R. 14.11.2002, n. 313; non sul certificato richiesto da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, giacché essi hanno ora diritto ad ottenere solo i certificati recanti le iscrizioni che risulterebbero se l’avesse richiesto l’interessato: art. 28, D.P.R. 14.11.2002, n. 313).

La riabilitazione, pur estinguendo le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, non preclude peraltro la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato e, in genere, della sua condotta e della sua vita, antecedenti al reato, valutazione che l’art. 133, 2° co., n. 2 rimette al giudice, al fine dell’accertamento della capacità a delinquere del colpevole, né al fine di escludere la sospensione condizionale della pena .

Con la riabilitazione, però, possono essere concessi il porto d’armi e la cittadinanza.

Le condizioni per ottenere la riabilitazione sono:

  1. decorso di un certo periodo di tempo (almeno 3 anni dalla espiazione / estinzione della pena) ex art.179 c.p.
  2. buona condotta, risocializzazione del reo
  3. pagamento delle spese processuali e degli obblighi risarcitori derivanti dal reato (obbligazioni civili)

Prima di procedere con l’istanza per riabilitazione, è opportuno presentare richiesta di copia del casellario penale (fedina penale) e della visura, chiedendo presso il tribunale copia della sentenza di condanna.

Sarà poi indispensabile contattare l’Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale (per capire a quanto ammontano e come pagare spese processuali) nonché le vittime e i danneggiati del reato (per concordare un risarcimento, meglio se per iscritto e con raccomandata).

La riabilitazione si può richiedere anche personalmente, ad esempio utilizzando i numerosi fac simile che si trovano on-line, senza cioè la necessità di rivolgersi ad un avvocato, ma con tutti i rischi dell’assenza di un professionista accanto.

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