Sospesi reddito o pensioni di cittadinanza per i condannati ed i latitanti
L’art. 7 ter del d.l. 4 del 2019 conia l’inedita figura della sospensione ope iudicis dell’erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza a seguito dell’adozione di provvedimenti cautelari o definitivi a carico del beneficiario. Anche a seguito di convalida di arresto o fermo, o nel caso in cui il beneficiario, o il richiedente, sia dichiarato latitante, o si sia sottratto volontariamente all’esecuzione della pena.
La sospensione del RDC scatta sempre, a prescindere dal reato in contestazione.
Tuttavia, non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
Le risorse così derivanti saranno versate annualmente dall’Inps all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, alle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti, nonchè agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ex lege n.206/2004.