Troppe visite fiscali e mobbing

La Cassazione con ordinanza n. 11739/2019 ha ritenuto che “ai fini della configurabilità del mobbing l’elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica” .

Inoltre, la Corte d’Appello “non ha omesso l’esame dell’elemento soggettivo del mobbing ma lo ha anzi positivamente accertato, affermando che nei confronti della lavoratrice era stata attuata una condotta mobbizzante, alla luce della palese pretestuosità delle tre sanzioni disciplinari e della complessiva condotta della dirigente scolastica (…) chiaramente non espressiva di un contrasto momentaneo ed episodico, ma frutto di un risentimento maturato nel tempo ed anche presumibilmente costantemente e reiteratamente manifestatosi.”

La Cassazione, nel caso de quo, ha rigettato il ricorso del datore di lavoro, condannato in sede d’appello a risarcire un’insegnante per danno da mobbing, perché la dirigente scolastica, nonostante la comprovata patologia tumorale della dipendente, ha inviato troppe visite fiscali, ha chiesto spiegazioni in occasione dell’assenza a uno solo di detti controlli e ha sottoposto l’insegnate a continui controlli, anche durante le ore di lezione, da parte del personale scolastico. Condotte da ritenersi mortificanti per un ‘insegnante capace e apprezzata e quindi meritevoli di risarcimento “.

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