Responsabilità risarcitoria dell’Inps in relazione ad erronee comunicazioni dello stesso I.N.P.S.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha inteso limitare gli elementi costitutivi della responsabilità civile dell’Istituto in relazione al solo caso dell’errore contenuto in una determinata e tassativa tipologia di provvedimenti (estratti certificativi ex art. 54 L. 88/89) che abbiano lo scopo di certificare, su domanda, la posizione contributiva complessiva del contribuente diretta alla liquidazione del trattamento pensionistico.

Anche provvedimenti diversi, se inficiati da errore addebitabile all’Istituto ed in quanto abbiano comportato un errore scusabile da parte dell’assicurato, possono rilevare alla stregua di un comportamento suscettibile di essere valutato (ex artt. 1175 e 1176 c.c.) sul piano del risarcimento contrattuale ex art. 1218 c.c., qualora sussistano gli ulteriori requisiti della fattispecie sotto il profilo causale.

Tanto si evince dalla giurisprudenza della Suprema  Corte la quale ha già avuto modo di riconoscere la responsabilità risarcitoria dell’Inps in relazione ad erronee comunicazioni dello stesso I.N.P.S. aventi ad oggetto il ricongiungimento di periodi contributivi ed anche se le inesatte informazioni non fossero contenute in documenti rilasciati a richiesta dell’interessato bensì rilasciati dallo stesso Istituto in occasione di una campagna informativa di carattere generale ; ed altresì nel caso in cui gli estratti-conto assicurativi fossero inidonei a rivestire efficacia certificativa .

La Cassazione, infatti, dando continuità ad un orientamento già emerso ha ribadito che, nell’ipotesi in cui l’Inps abbia fornito al lavoratore una erronea indicazione della posizione contributiva, l’ente previdenziale è tenuto a risarcire il danno sofferto dall’interessato per il mancato conseguimento del diritto a pensione, a titolo di responsabilità contrattuale, fondata sull’inadempimento dell’obbligo legale gravante sugli enti pubblici, dotati di poteri di indagine e certificazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall’art. 38 Cost.), ancorchè le informazioni erronee siano state fornite mediante il rilascio di estratti-conto assicurativi non richiesti dall’interessato e inidonei a rivestire efficacia certificativa.

 Secondo la ormai costante giurisprudenza della Cassazione , si tratta di obbligazione di origine legale, attinente ad un rapporto intercorrente tra due parti, per cui la responsabilità per inosservanza della stessa è di natura contrattuale.

In tale quadro di riferimento, a norma dell’art. 1218 c.c., colui che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento di tale obbligazione ha l’onere di provare unicamente la fonte del suo diritto e di allegare la circostanza dell’inadempimento o del non esatto adempimento della controparte, oltre che provare il danno subito.

Mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento o dell’impedimento rappresentato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile .

La nozione di causa non imputabile al debitore che induce l’impossibilità della prestazione o dell’esatta prestazione è stata costantemente precisata da questa Corte in termini di fatto oggettivo esterno alla sfera di dominio del debitore, che determina l’impossibilità della prestazione nonostante l’esaurimento di tutte le possibilità di ovviarvi adoperando la normale diligenza richiesta nelle relazioni contrattuali .

Da ultimo sul tema, Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 13-03-2018) 30-07-2018, n. 20086

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