Il sistema del patrocinio a spese dello Stato è incompatibile con la distrazione delle spese

Il sistema del patrocinio a spese dello stato esclude ogni rapporto fra il difensore della parte non abbiente assistita e la parte soccombente non assistita; pertanto, il superiore istituto è incompatibile con quello della distrazione delle spese, il quale eccezionalmente istituisce un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente con la conseguenza che il relativo credito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda.

Quindi, l’eventuale richiesta di distrazione, essendo diretta a far valere una situazione nella quale la parte ha già trovato chi anticipa per lei le spese e non pretende l’onorario (avvocato distrattario), costituisce una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato e preclude la possibilità di fruire di tale assistenza, senza che sia rilevante l’anteriorità o meno del decreto sull’ammissione a siffatto patrocinio.

In tal senso da ultimo Cass. civ., Sez. VI-2, ordinanza del 6 marzo 2018, n.5232.

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