Messa alla prova e menzione nei certificati generali e penali

In tema di casellario giudiziale, sono da ritenersi costituzionalmente illegittimi gli artt. 24, comma 1 e 25, comma 1 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’art. 464 quater c.p.p., e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato, ai sensi dell’art. 464 septies c.p.p., atteso che la menzione nel certificato non solo ostacola il pieno reinserimento sociale, ma è contraddittoria rispetto alla “ratio” della dichiarazione di estinzione del reato con cui si chiude il processo se la prova è positiva, che risiede nel voler evitare effetti pregiudizievoli a carico dell’imputato.

In tal senso la decisione della Corte Cost., 07-12-2018, n. 231.

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