La professione di avvocato

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia del 14 settembre 2018 n. 5413, ha stabilito come la professione di avvocato possa essere esercitata anche senza la partecipazione a udienze o il conferimento di mandati ad litem, poiché l’iscrizione all’albo è già di per sé un atto (sia pure preliminare e propedeutico) di esercizio
della professione.

You may also like...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Translate »